STUDIO DOGANALE DOTTOR FRANCO MESTIERI

PERCHE' CONSULTARE IL DOGANALISTA ? (SPEDIZIONIERE DOGANALE)

Nella scelta del Vostro consulente e rappresentante per gli adempi menti relativi agli acquisti e alle vendite nel grande Mercato unico comunitario e nei rapporti con gli altri paesi, in considerazione della specifica materia di cui si tratta, è opportuno richiedere l'intervento di un professionista, esso è

IL DOGANALISTA (SPEDIZIONIERE DOGANALE)

Iscritto all'Albo presso l'Ordine professionale degli spedizionieri doganali, può assicurare lunga esperienza professionale nelle dogane, competenza nelle materie fiscali e merceologiche e la dovuta riservatezza

OBBLIGHI CONNESSI ALL 'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Lo spedizioniere doganale per esercitare la propria professione deve:

  • Essere iscritto all'Albo professione presso il consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali
  • Non esercitare attività diverse da quelle dell'attività doganale eccetto quelle di cui all'art. 1737 del Codice Civile.
  • Non rifiutare il proprio ufficio senza giustificati motivi
  • Prestare gratuitamente, a turno tra gli iscritti all'albo compartimentale, la propria opera a favore dei rimpatrianti sprovvisti di mezzi (operai, profughi, ecc.)
  • Mantenere il segreto professionale
  • Risiedere nel comune compreso nella Circoscrizione doganale per quale risulta abilitato ad operare


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L.22 dicembre 1960, n. 1612
Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali. (Testo vigente aggiornamento alla GU 07/01/2000)
TITOLO l
Oggetto della professione
1. L'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.
TITOLO II
Titolo ed esercizio professionale
2. Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente. La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale. Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.
3. Lo spedizioniere doganale non può senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio. Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perche prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazionil doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi esimili.
TITOLO III
Albi professionali
4. Nelle sedi di Compartimento doganale è istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane. L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.
5. L'iscrizione all'albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
6. Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali. Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per ia gestione amministrativa.
7. L'iscrizione all'albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all'infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizioniere, ai sensi dell'art 1737 del Codice civile, e di vettore

TITOLO IV
Disciplina della professione
I Consigli compartimentali
8. Nella sede di ogni Compartimento doganale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all'albo compartimentale. l componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte del Compartimento sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.
9. l Consigli compartimentali:
a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;
b) vigilano sul comportamento degli iscritti;
c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;
d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.

10. l consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. l componenti sono rieleggibili (2).
(2) Così sostituito dall'art. 32, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
11. Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa. Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale. Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposto al giudizio del Consiglio compartinentale.
Nuovi compiti agli Spedizionieri Doganali
Decreto Legge 30.12.1992 convertito in Legge 6 febbraio 1992 n. 66 Articolo 7, commi 1-sexies. 1 seplies e 1-oclies.
1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 (48), da almeno tre anni possono svolgere, in conformità alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compili: a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzali e su espressa delega, di adempi menti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa; b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformità all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni; c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria; d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti: a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci; b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere \ a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria. 1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle società autorizzate a svolgere le attività di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1septies, comprese quelle concernenti le società previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalità per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonche per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformità a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

D.M. 31 marzo 1992
Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali
Pubblicalo nella Gazz. Uff. 7 aprile 1992, n. 82
1.1 Gli spedizionieri doganali, iscritti all'albo professionale, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno Ire anni e che esercitano l'attivi là professionale non vincolali a rapporto di lavoro subordinalo, possono svolgere i compili previsti dal comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto- legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertilo in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, con l'osservanza delle prescrizioni dettale dal presente decreto.
2.1 La delega con la quale i titolari degli stabilimenti di produzione, di fabbricazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa possono conferire agli spedizionieri doganali di cui al comma 1 dell'art. 1 il potere di effettuare, per loro conto, gli adempimenti amministrativi connessi con il regime comunitario di detenzione, circolazione e controllo dei beni sottoposti ad accisa, deve essere depositata presso la direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, che ne attesta l'avvenuto deposito e ne rilascia ricevuta; il soggetto delegato deve fare espresso riferimento, nello svolgimento degli adempi menti che è autorizzato a compiere, all'avvenuto deposito della delega ed esibire, a richiesta degli uffici, copia della ricevuta.
2. La notifica degli atti relativi agli adempi menti per i quali è stata rilasciata delega può essere effettuata dall'amministrazione, nei modi di rito, anche al soggetto delegato fino a quando il delegante non ne abbia notificato la revoca.
3.1 Gli operatori interessati possono incaricare i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto di tenere e conservare atti e scritture contabili connessi all'applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di controlli qualitativi e quantitativi e di eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci.
2. I titolari delle fabbriche che impiegano alcool etilico per la preparazione di bevande alcooliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza possono conferire, altresì, incarico ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 1 di tenere e conservare con i criteri, le modalità e nei luoghi di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232 (5), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 281uglio 1984, n. 408 e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli atti, le scritture ed i supporti meccanografici posti in essere ai fini dei controlli contabili previsti dall'art. 5 del predetto decreto legge n. 232. I titolari delle fabbriche che intendono avversi della disposizione del presente comma debbono preventivamente comunicare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio il nominativo del soggetto incaricato, con gli estremi della autorizzazione di cui al successivo art. 6. Il soggetto incaricato può assistere ai controlli ed alle operazioni di inventario eseguiti dal personale dell'ufficio tecnico di finanza.
3.1 I soggetti che hanno ricevuto gli incarichi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti, a qualsiasi richiesta dell'amministrazione, ad esibire gli atti e le scritture contabili tenute e conservate nell'interesse dei privati e ad osservare le prescrizioni specifiche impartite dalla stessa amministrazione.
4. Con riferimento agli atti ed alle scritture tenute e conservate i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 possono rilasciare copie, certificati o estratti, attestando la conformità all'originale tenuto e conservato. Le copie, i certificati o gli estratti sono rilasciati soltanto a richiesta del soggetto che ha delegato il compimento degli adempi menti previsti dalla lettera a) del comma 1-sexies dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (4), convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, oche ha affidato la tenuta e conservazione dei propri atti e scritture contabili nonche a richiesta di pubbliche amministrazioni.
4.1 I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto possono acquisire, elaborare e trasmettere i dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dei soggetti dai quali hanno ricevuto espresso incarico e sono responsabili con questi delle informazioni trasmesse. La elaborazione e la trasmissione dei dati, da utilizzarsi anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria, sono effettuate conformemente alle disposizioni impartite dal CED centrale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di rendere uniformi i criteri e le modalità di acquisizione, di elaborazione e di trasmissione.
5.1 Agli spedizionieri doganali di cui agli articoli precedenti può essere affidata la custodia e la vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
2. Gli spedizionieri doganali interessati dovranno presentare apposita istanza al direttore della circoscrizione doganale competente per ottenere l'autorizzazione a custodire e vendere merci abbandonate. Il direttore della circoscrizione doganale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione fisserà le condizioni e le modalitàche dovranno essere osservate nella custodia e nella vendita di merci abbandonate. Agli effetti del compenso per la vendita gli spedizionieri autorizzati sono assimilati agli istituti di vendita autorizzati di cui all'ultimo comma dell'art. 278 del predetto testo unico. 6.1 I consigli compartimentali degli spedizionieri doganali di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, competenti per territorio, autorizzano gli spedizionieri doganali all'esercizio dei compiti previsti dal comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, dando notizia della concessa autorizzazione al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui all'art. 13 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed al direttore della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio. 2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali provvede a dotare il richiedente: di un libro repertorio, vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso oda un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempi menti posti in essere ai sensi della lettera a) del comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonche le indicazioni delle copie, dei certificati ed estratti rilasciali ai sensi della lettera b) del comma 1-sexies della medesima legge; di un timbro a secco in cui sia indicato il consiglio compartimentale che rilascia l'autorizzazione, il cognome ed il nome dello spedizioniere doganale ed il relativo codice fiscale, il numero di iscrizione all'albo professionale e quello dell'autorizzazione. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i consigli compartimentali degli spedizionieri doganali verificano che sussistono tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale; l'autorizzazione non può essere rilasciata:

a coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto alla data della richiesta dell'autorizzazione; a coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612; a coloro che, negli ultimi tre anni, siano incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
a coloro che risultano assoggettati a misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
7.1 Il modello del libro repertorio di cui al precedente art. 6 è approvato dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n.1612, art. 13, che approva altresì i modelli dei certificati che gli spedizionieri doganali sono abilitati a rilasciare.
8.1 Salvo che i fatti non costituiscano reato, i soggetti che commettono irregolarità nella tenuta del libro repertorio, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge con legge 6 febbraio 1992, n. 66, e coloro che, per fini diversi da quelli istituzionali, utilizzano o comunicano a terzi notizie avute nell'esercizio delle funzioni o nell'esercizio dell'attività svolta ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 7 della predetta legge, ferma restando la responsabilità per i danni provocati a terzi o alla pubblica amministrazione, incorrono nella sospensione o, nei casi più gravi, nella revoca dell'autorizzazione che viene disposta con provvedimento motivato del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, art.12, comma 1, lettere d) , e) ed f).
2. In caso di revoca non può essere rilasciata una nuova autorizzazione se non sono decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di revoca.
9.1 Per le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti si applicano i corrispettivi stabiliti dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
10.1 Lo spedizioniere doganale al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del presente decreto è tenuto a comunicare al competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali l'inizio di un rapporto di lavoro subordinato entro dieci giorni dalla data di tale inizio. Alla omessa comunicazione consegue oltre alla revoca dell'autorizzazione prevista dal successivo art. 11 anche l'adozione della sanzione prevista dall'art. 12, lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.
11.1 L'autorizzazione prevista dall'art. 6 del presente decreto è revocata quando: lo spedizioniere doganale autorizzato incorre nella sospensione dal compimento delle operazioni doganali prevista dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni o nella sospensione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali prevista dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612; viene accertata la perdita di uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione medesima; non viene effettuata la comunicazione al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali prevista dal precedente art. 10.
12.1 Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
D.M. 11 dic. 1992 n. 549
Regolamenti recanti la costituzione dei Centri di Assistenza Doganale
Legge 25 Luglio 2000 n. 213
Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE E LE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI
Sappiamo tutti che la burocrazia stritola ogni cosa, in modo particolare quando essa è fine a se stessa.
Nello spirito di modernizzazzione e di allegerimento dell'apparato burocratico, l'amministrazione Finanziaria delle Dogane ha attivato (finalmente diciamo tutti) lo snellimento telematico delle procedure di sdoganamento.
Esse consistono nell'attivazione del cosidetto "semaforo” il quale, sulla base degli indici di rischio prestabilisti in funzione della sensibilità della merce oggetto dell'operazione doganale, della sua origine e provenienza, dei "peccati” rilevati in anagrafe tributaria a carico del soggetto operatore (importatore - esportatore) fa scattare l'adempimento conseguente:tale luce (perchè di semaforo si tratta) può essere di colore:
- verde (nessun controllo)
- giallo (controllo documentale) - rosso (visita merce e controllo documentale).
Questo tipo di semplificazione (semaforo verde) però, non significa che a posteriori non possano esserci controlli. Anzi il bello viene proprio adesso.
La Dogana infatti non dev'essere più vista come eravamo abituati (struttura fissa che verifica le merci e la documentazione all'atto dello sdoganamento).
Ora la dogana effettua le verifiche del caso presso le aziende interessate (proprio come fa la "Guardia di Finanza” e gli altri ufficio tributari preposti).
La conseguenza quindi dello snellimento comporta una totale responsabilità del soggetto importatore esportatore. Non avendo più un filtro (normale controllo doganale) all'atto dello sdoganamento un potenziale errore può essere rilevato solo a posteriori con tutte le sanzioni del caso. Il consiglio di un esperto è quindi il seguente:
Attenzione. Affidate il vostro mandato ad un professionista serio, competente.
Laddove nessuno vi crea dei problemi o non vi suggerisce eventuali incongruenze potrebbe nascondersi l'insidia dell'errore con tutte le conseguenze del caso.

​​ 059 657 001