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01.02.2010 Nuovi adempimenti intrastat in vigore dal 1.1.2010
TOP URGENT
Segnaliamo le novità rilevanti in materia di Iva e Intrastat in vigore dal 1.1.2010, anche se i provvedimenti normativi ufficiali, nel momento in cui scriviamo, non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.
Con effetto dal 1 gennaio 2010 cambiano le modalità di tassazione dell’iva sui servizi.
E’ stato riscritto praticamente tutto l’articolo 7 del DPR 633/72 (Testo Unico Iva). Su questo agomento seguiranno notizie a breve.
Per quanto attiene, invece, alle dichiarazioni intrastat informiamo che sono soggette a tale obbligo :
1. le cessioni intracomunitarie di beni;
2. le prestazioni intracomunitari di servizi resi;
3. gli acquisti intracomunitari di beni;
4. le prestazioni intracomunitarie di servizi ricevute.
Le nuove periodicità di presentazione, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, sono:
- Trimestrale: per cessioni e servizi resi fino a Euro 50,000,00, (concorrono a formare il volume dei 50.00,00 Euro le cessioni di beni + le prestazioni di servizi);
- Trimestrale: per acquisti e servizi ricevuti fino a Euro 50.000,00, (concorrono a formare il volume dei 50.00,00 Euro le cessioni di beni + le prestazioni di servizi);
- Mensili: per cessioni e servizi resi oltre Euro 50,000,00;
- Mensile: per acquisti e servizi ricevuti oltre Euro 50.000,00.
Attenzione: la periodicità “Trimestrale” è molto pericolosa.
Essa necessità di un costante monitoraggio dei movimenti contabili perché in qualsiasi momento, nel trimestre di riferimento, può diventare “mensile”.
A titolo prudenziale sarebbe preferibile presentare la dichiarazione mensilmente.
Seguiranno istruzioni operative.
Come potrete notare non esiste più la periodicità annuale.
Vi invitiamo prendere contatto con il nostro Studio per impostare correttamente la periodicità della vostra dichiarazione.
PS.: Nel vostro interesse, la data ultima per la consegna dei documenti al nostro Studio per l’elaborazione dei dati è il giorno 5 di ogni mese.
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28.01.20010 Iva 2010
La Direttiva del Consiglio UE 12 febbraio 2008 n. 2008/8, che modifica la direttiva 2006/112/Ce, cambia totalmente, dal 1 gennaio 2010, le regole IVA sulla "territorialità delle prestazioni di servizi", imponendo anche adempimenti sui Modelli Intra, che interessavono, fino al 2009, solo le movimentazioni dei beni.
In data 31 dicembre 2009 l'Agenzia delle Entrate ha diramato la Circolare n. 58, che detta le prime istruzioni, in attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della sopracitata direttiva.
Il 22.01.2010 Il provvedimento italiano di recepimento della Direttiva Ue è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per esigenza potete contattare il nostro Studio.
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03 giugno 2009 Appuramento entro il 30.06.2009 di tutti i DAE scaduti
DOGANE
VISTO USCIRE ELETTRONICO
PROCEDURA DI CHIUSURA DEI MOVIMENTI SCADUTI E NON ANCORA APPURATI.
Segnaliamo che l'Agenzia delle Dogane ha emesso un comunicato inerente le procedure da adottare per le operazioni doganali attualmente prive di conferma telematica di chiusura.
Tale procedura, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2009, riguarderà tutte le operazioni effettuate in passato che ad oggi risultino ancora aperte o comunque sprovviste di una conferma di uscita telematica.
La metodologia operativa da seguire per la chiusura delle operazioni ancora aperte, prevede due fasi.
PRIMA FASE
Questo primo periodo vede coinvolti gli uffici doganali di uscita, sia comunitari che nazionali, per la chiusura dei movimenti scaduti, ovvero quei movimenti per i quali sono già decorsi 90 giorni dalla data di svincolo da parte dell'ufficio di esportazione.
Non rientreranno in tale gruppo le operazioni dichiarate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009. In questa fase sarà compito degli uffici di uscita e degli uffici di esportazione provvedere alla chiusura amministrativa del movimento, senza che vengano interpellati gli esportatori.
SECONDA FASE
Entro il 30 giugno 2009, gli esportatori in possesso di MRN non appurati telematicamente, potranno essere invitati dagli uffici di esportazione a presentare la documentazione sopra descritta.
Solo gli MRN italiani, per i quali gli uffici comunitari o nazionali di uscita non dispongano delle necessarie informazioni per la regolare chiusura delle operazioni a sistema, saranno interessati dalla seconda fase, nel corso della quale agli esportatori verrà richiesto di fornire informazioni sull'esito dell'operazione e di produrre prove dell'avvenuta esportazione. In tale ambito, le prove alternative da esibire ai fini dell’uscita delle merci potranno essere le seguenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dall’esportatore (firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario) ove si dichiari:
i) la regolare uscita dal territorio comunitario delle merci di cui all'MRN .…;
ii) che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella riportata nella dichiarazione doganale di cui all'MRN...;
iii) la data dell'uscita (certa o presunta);
iv) qualora nota, la dogana di effettiva uscita;
v) la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle successive lettere b) e c), eventualmente d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato.
Alla dichiarazione suddetta, devono essere allegati i seguenti documenti:
b) copia o fotocopia del documento di trasporto oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dall'operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario oppure copia o fotocopia della bolla di consegna sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario;
c) copia o fotocopia del documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale;
La dichiarazione di cui alla lettera a), nonché i documenti a corredo, devono consentire all’ufficio doganale di esportazione di desumere che la merce oggetto della dichiarazione doganale corrisponde a quella effettivamente uscita dal Territorio Doganale Comunitario.
Qualora l'esportatore comunichi che i beni oggetto della dichiarazione doganale non sono usciti dal territorio comunitario o non fornisca alcuna prova alternativa ovvero le prove fornite non siano ritenute pertinenti o sufficienti, l'ufficio di esportazione procederà ad invalidare l'operazione.
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30 maggio 2009 USA - DAZI SUPPLEMENTARI ALL'IMPORTAZIONE
A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, con il regolamento (CE) n. 673/2005 sono stati istituiti dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1° maggio 2005.
Con il regolamento 317/2009 è stato sostituito l’allegato contenente l’elenco delle nomenclature combinate dei prodotti colpiti dalla misura ritorsiva. Il nuovo allegato viene applicato a partire dal 1° maggio 2009.
Per maggiori informazioni lo Studio è a disposizione.
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30 maggio 2009 Codice EORI negli scambi internazionali.
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E' stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione del 16 aprile 2009, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario DAC”).
Il nuovo Regolamento introduce in particolare un’apposita banca dati dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che effettuano operazioni a carattere transnazionale a livello comunitario e che, come tali, si rapportano con le dogane, denominata “EORI” (acronimo di “Economic Operator Registration and Identification”).
L’allegato 37 delle DAC (Nota d’uso del Documento Amministrativo Unico) prevede infatti che in alcuni casi nella dichiarazione in dogana vada indicato un numero che identifica la persona interessata.
Tale codice di identificazione è definito in maniera autonoma (ed è di conseguenza diverso) in ciascuno degli Stati membri, e richiede ai fini della sua attribuzione, la previa registrazione della persona interessata nei loro sistemi nazionali.
Una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza nei traffici internazionali di recente introduzione rendono inoltre necessaria l’identificazione degli operatori economici interessati attraverso un sistema di codifica uniforme a livello comunitario. In particolare si tratta delle misure introdotte dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, le quali prevedono:
- un quadro comune in materia di gestione dei rischi (il quale comporta lo scambio elettronico di informazioni relative ai rischi tra le autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione);
- il ricevimento da parte delle autorità doganali di informazioni su tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, prima del loro arrivo (dichiarazioni di pre-arrivo) o partenza (dichiarazioni di pre-partenza);
- la concessione dello status di operatore economico autorizzato (AEO) agli operatori economici ritenuti affidabili che soddisfano determinate condizioni.
Il numero EORI verrà attribuito dalle autorità competenti dello Stato membro alle persone (fisiche o giuridiche) che rispondono alle condizioni specificate dal Regolamento in oggetto che operano al proprio interno e sarà valido anche negli altri Paesi comunitari.
Oltre agli operatori economici che effettuano operazioni doganali in ambito comunitario, esso sarà esteso anche ad altre persone diverse da tali soggetti, in quanto alcune disposizioni delle DAC prevedono che anche altre persone devono identificarsi davanti alle autorità doganali nei loro rapporti con queste ultime.
Il Reg. (CE) n. 312/2009 rimette a tal proposito agli Stati membri il compito di identificare e registrare tali persone, autorizzandoli ad attribuire anche a loro un numero EORI.
Esso prevede inoltre, ai fini di semplificazione amministrativa e per fornire alle autorità doganali un accesso ai dati agevole e affidabile, lo sviluppo di un sistema elettronico centralizzato a livello comunitario, per la conservazione e lo scambio dei dati relativi alla registrazione degli operatori economici e delle altre persone e ai numeri EORI (i dati da inserire in tale sistema sono elencati nell’Allegato IV al Regolamento in commento). Tale sistema elettronico consentirà la riutilizzazione dei dati registrati, in tutti gli scambi di informazioni fra le autorità doganali e le altre autorità nazionali, ogni volta che tali dati sono necessari ai fini dell’adempimento di determinati obblighi giuridici inerenti la circolazione delle merci soggette a un regime doganale.
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30 Maggio 2009 Beni a duplice uso - Nuovo regolamento
| Disciplina "dual use" rifusa in un nuovo regolamento |
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Il Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, sul "dual use" è stato rifuso nel Regolamento (CE) N. 428 /2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Il Regolamento (CE) n. 1334/2000 è pertanto abrogato, con effetto dal 27 agosto 2009.
Si ricorda che per prodotti “dual use” si intendono quei beni, anche a carattere immateriale (quali il software e le tecnologie), suscettibili di poter essere utilizzati sia per fini civili che militari. Essi rappresentano in sostanza una serie di prodotti e di tecnologie aventi valore strategico, ed in quanto tali assoggettati ad alcuni accorgimenti relativi al loro trasferimento internazionale.
Tali accorgimenti, di fatto, si traducono nel rilascio di un’apposita autorizzazione preventiva (la quale può essere di diverso tipo, es. specifica-individuale, globale-individuale o nazionale-generale), per la loro esportazione e nell’adozione di una serie di procedure particolarmente restrittive nella circolazione degli stessi (es. tenuta di dettagliati registri commerciali o di una documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro: es. fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione).
La normativa comunitaria in materia di prodotti dual use prevede infatti l’assoggettamento degli stessi ad una serie di controlli, piuttosto rigidi, all’atto della loro esportazione dal territorio della Comunità europea. Tali controlli sono volti ad assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità assunti dagli Stati membri e dall’Unione europea con riferimento ad una serie di accordi di non proliferazione.
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21 Maggio 2009 Modificate le disposizioni di applicazione del codice Doganale Comunitario
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 125 del 21.5.2009, è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 414/2009 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC).
Tale regolamento introduce/modifica:
- il documento d’accompagnamento transito/sicurezza (DATS), documento stampato dal sistema informatico per accompagnare le merci basato sui dati della dichiarazione di transito e della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
- l’elenco di articoli transito/sicurezza (EATS), che completa se necessario il DAT;
- il documento di accompagnamento delle esportazioni (DAE), che include anch’esso i dati sicurezza;
- l’elenco di articoli per l’esportazione (EAE), da utilizzare nel caso in cui la spedizione destinata all’esportazione consta di più di un articolo;
- il documento di sicurezza (DS), su supporto cartaceo, che è utilizzato nel caso in cui il sistema informatico dell’autorità doganale o dell’operatore economico non funziona nel caso di utilizzo della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione sommaria di uscita;
- l’elenco degli articoli sicurezza (EAS);
- il DAU esportazione/sicurezza (DES), che deve essere utilizzato unicamente se il sistema informatico delle autorità doganali o della persona che presenta la dichiarazione non funziona. Il DAE contiene sia la dichiarazione di esportazione, sia i dati della dichiarazione sommaria di uscita;
- l’elenco degli articoli DAU esportazione/sicurezza (EADES).
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 414/2009 entrano in vigore e sono applicabili a partire dal 1° luglio 2009. |
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08.07.2007 BELGIO - Nuova lunghezza partita iva dal 31.12.2007
Dal prossimo 31.12.2007 la partita iva del Belgio sarà modificata da 9 a 10 cifre. Quelle esistenti, sostanzialmente, acquisiranno uno "zero" che sarà anteposto al numero in uso.
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08.07.2007 Danaro e titoli a seguito di passeggeri
Con Regolamento Comunitario n. 1889/05 dal 15.06.2007 sono state fissate nuove norme per la movimentazione di "Danaro contanti e Titoli" a seguito di passeggeri.
Oltre i limiti sotto indicati esiste l'obbligo di dichiarazione in dogana all'atto dell'uscita o dell'ingresso nel territorio della Comunità.
- All'interno della Comunità, non obbligo fino a Euro 12.500.
- In arrivo da Paesi Terzi (e/o partenza verso Paesi Terzi), non obbligo fino a Euro 10.000.
Per importi eccedenti le due soglie sopra indicate esiste l'obbligo di segnalazione alla dogana di frontiera.
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08.07.2007 CREDITI DOCUMENTARI
Con la pubblicazione UCP600 della Camera di Commercio Internazionale sono entrate in vigore l'1.7.2007 le nuove regole per i "CREDITI DOCUMENTARI".
Lo Studio rimane a disposizione per fornire chiarimenti. |
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30/06/2007 ECS - Export Control system dal 1.7.2007
Dal 1 luglio 2007 scatta la prima fase del sistema ECS (Export Control system) definita anche AES (Automated Export System). Seconda fase dal 1 luglio 2008 (a regime finale entro max il 30 giugno 2009).
Come funziona?
L’operatore (spedizioniere doganale) fino al 30.06.2007 continuerà ad operare come di consueto.
Dal 1 luglio dovrà inviare la bolla doganale esclusivamente per via telematica, con firma elettronica, all’elaboratore centrale dell’Agenzia delle Dogane. In questo modo, dopo le procedura di rito, che non cambiano, riceverà come risposta un documento,che si chiamerà DAE, che sostituirà la tradizionale bolla (DAU) “esemplare 3 colore verde”.
Questo esemplare riporterà in alto una stampigliatura con “codice a barre” per l’identificazione elettronica del documento stesso.
Quando sarà presentato alla dogana di uscita dal territorio della comunità, la lettura elettronica di detto codice a barre, confermerà al sistema l’avvenuta uscita della merce relativa al documento esibito.
Al momento non sono chiare le modalità della “successiva notifica di uscita” da parte della dogana (fino al regime totale ci sarà una gestione mista).
La cosa certa, invece, è che dal 1 luglio p.v., la dogana potrà controllare a vista se una merce è uscita dall’UE oppure no ed in quali tempi.
Al di là delle belle parole “il cerchio si stringe” sempre di più. Se le aziende non seguiranno in maniera corretta l’uscita delle merci dall’UE la Dogana potrà verificare “on line” le eventuali inadempienze con le conseguenze del caso.
Il nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi esigenza.
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05.01.2007 INTRAST 2007 - NOVITA' & ADEMPIMENTI
Con Decreto 20 dicembre 2006, Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali, ha diramato le nuove regole per l'INTRASTAT (GU 302 31.12.2006).
Aumentati gli scaglioni. Rimodulate le presentazioni Annuali e Trimestrali che si modificheranno nel corso dell'anno in base al raggiungimento degli importi fissati.
Nomenclatura doganale: modificate moltissime voci doganali rispetto al 2006.
Lo Studio è a disposizione per le consulenza del caso.
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02.01.2007 Partite iva comunitarie
Codici Iso e lunghezza della partite iva dei Paesi aderenti all'UE
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CODICE ISO |
STATO MEMBRO |
Numero.
CARATTERI
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AT |
AUSTRIA |
9 |
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BE |
BELGIO |
9 (10 dal 31.12.2007) |
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BG |
BULGARIA |
9/10 |
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CY |
CIPRO |
9 |
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DK |
DANIMARCA |
8 |
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EE |
ESTONIA |
9 |
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DE |
GERMANIA |
9 |
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EL |
GRECIA |
9 |
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FI |
FINLANDIA |
8 |
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FR |
FRANCIA |
11 |
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GB |
GRAN BRETAGNA |
5/9/12 |
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IE |
IRLANDA |
8 |
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IT |
ITALIA |
11 |
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|
|
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LV |
LETTONIA |
11 |
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LT |
LITUANIA |
9/12 |
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LU |
LUSSSEMBURGO |
8 |
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MT |
MALTA |
8 |
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NL |
OLANDA |
12 |
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PL |
POLONIA |
10 |
|
PT |
PORTOGALLO |
9 |
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CZ |
REPUBBLICA CECA |
8/9/10 |
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SK |
REPUBBLICA SLOVACCA |
9/10 |
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RO |
ROMANIA |
10 |
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SI |
SLOVENIA |
8 |
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ES |
SPAGNA |
9 |
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SE |
SVEZIA |
12 |
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HU |
UNGHERIA |
8 | |
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27 Aprile 2004 ALLARGAMENTO UNIONE EUROPEA - Valute dei nuovi paesi aderenti.
ECCO I NOMI DELLE RISPETTIVE VALUTE DEI PAESI ADERENTI
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· Cipro, CYP sterlina cipriota.
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· Estonia, EEK corona estone.
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· Lettonia, LVL lats.
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· Lituania, LTL litas.
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· Malta, MTL lira maltese.
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· Polonia, PLN, zloty.
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· Rep. Ceca, CZK corona ceca.
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· Rep. Slovacca SKK corona slovacca.
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· Slovenia, SIT tallero
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· Ungheria, HUF fiorino ungherese
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